Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) accertare i nominativi dei cittadini italiani, militari e civili, che per cause comunque connesse al conflitto mondiale risultano, nel periodo 1941-1945, deceduti o dispersi nei territori delle province di Trieste e di Gorizia e nei territori successivamente ceduti dall'Italia alla Jugoslavia;

          b) accertare i nominativi dei cittadini italiani che risultano, dagli attuali dati ufficiali, essere stati assassinati nelle foibe carsiche nel periodo di cui alla lettera a);

          c) accertare i nominativi dei cittadini italiani che, a seguito delle indagini esperite dalla Commissione stessa, risulteranno essere stati assassinati nelle foibe carsiche;

          d) accertare, relativamente alle stragi delle foibe carsiche, le responsabilità dei cittadini italiani e stranieri, quelle di organismi politici, quelle di bande armate e quelle di singoli, riconducibili a vendette e rappresaglie personali;

          e) reperire tutta la documentazione sulle stragi delle foibe carsiche, esistente presso gli uffici pubblici della Repubblica, con particolare riferimento alla documentazione esistente presso l'Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri;

          f) reperire tutta la documentazione sulle stragi delle foibe carsiche, esistente presso gli uffici pubblici nel Regno Unito, in Austria, in Germania, negli Stati Uniti d'America e nelle Repubbliche della ex Jugoslavia;

 

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          g) procedere all'audizione di quanti effettuarono le ricognizioni e i recuperi nelle foibe carsiche, nonché di quanti sono in possesso di notizie utili alle indagini della Commissione sui fatti di cui alla lettera a);

          h) procedere, ove possibile, a ispezioni all'interno delle foibe carsiche situate nel territorio nazionale; richiedere l'autorizzazione alle Repubbliche della ex Jugoslavia al fine di procedere a ispezioni dirette all'interno delle foibe carsiche, situate nei territori soggetti alla loro sovranità;

          i) verificare l'opportunità e la fattibilità tecnica di procedere alla riapertura di alcune foibe carsiche;

          l) richiedere alle Repubbliche della ex Jugoslavia di consentire il recupero e il rimpatrio delle salme dei numerosi italiani giacenti nel loro territorio e in particolare:

              1) le salme degli ottantacinque bersaglieri del I battaglione - VIII reggimento, trucidati presso Tolmino (Slovenia);

              2) le salme dei centosessanta italiani catturati e uccisi, per motivi ignoti, in territorio sloveno nel periodo di cui alla lettera a);

          m) richiedere alle Repubbliche della ex Jugoslavia di fornire l'indicazione dell'ubicazione di tutte le foibe carsiche nelle quali vi sono salme di italiani, civili e militari, affinché si possa procedere al loro recupero e dare loro degna sepoltura in Italia;

          n) accertare le motivazioni che portarono all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, che ha previsto la concessione della grazia per sessantatre cittadini jugoslavi condannati per crimini di guerra contro italiani;

          o) accertare i nominativi dei cittadini italiani, militari e civili, nonché degli appartenenti alle milizie della Repubblica sociale italiana e alle truppe di liberazione che per cause comunque connesse al conflitto mondiale risultano, nel periodo

 

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1945-1948, essere stati assassinati o risultano dispersi in Italia;

          p) accertare, relativamente ai fatti di cui alla lettera o), le responsabilità dei cittadini italiani e stranieri, quelle di organismi politici, quelle di bande armate, quelle di singoli riconducibili a vendette e rappresaglie personali;

          q) reperire tutta la documentazione sui fatti di cui alla lettera o), esistente presso gli uffici pubblici della Repubblica, con particolare riferimento alla documentazione esistente presso l'Archivio di Stato, ovvero presso uffici pubblici stranieri;

          r) procedere all'audizione di quanti sono in possesso di notizie utili alle indagini della Commissione sui fatti di cui alla lettera o);

          s) accertare le cause della eventuale mancata individuazione o dell'eventuale mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale, relativamente ai fatti di cui al presente articolo.